Sanzione disciplinare per l'avvocato che produce in giudizio una riservata personale

Pubblicato il 23 marzo 2024 alle ore 08:10

Sentenza del 14 luglio 2023 depositata il 19 dicembre 2023

CONTESTAZIONE: «Violazione dell'art. 48, comma 1, del codice deontologico forense
- per avere riportato nella narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo da lui promosso il 20 marzo 2016, quale patrono della … OMISSIS … s.r.l., a carico della … OMISSIS .. s.a.s. assistita dall'Avv. … OMISSIS …, una proposta transattiva pervenutagli da quest'ultima con lettera datata 11.03.2013;
- per aver prodotto fra gli allegati a detto ricorso, come documento n. 7, l'intera predetta lettera, ancorché fosse esplicitamente marcata con la dicitura "riservata personale".
In Pisa e Savona, dal 20.03.2016. Fatti accaduti sino al 16.11.2016».

L’art. 48 del codice deontologico forense vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa”.

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