DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE

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Avv. Kaoutar BADRANE del Foro di Roma

Avv. Dorina MERDINI del Foro di Bologna

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Regime differenziato di esame delle domande di asilo per gli stranieri che provengono da paesi designati come sicuri

Con sentenza depositata stamani (19.03.2025) la Corte di cassazione ha risposto al rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Roma il 1° luglio 2024.La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, nel ribadire che il giudice ordinario è il garante dell’effettività, nel singolo caso concreto al suo esame, dei diritti fondamentali del richiedente asilo, ha affermato che è riservata al circuito democratico della rappresentanza popolare la scelta politica di prevedere, in conformità della disciplina europea, un regime differenziato di esame delle domande di asilo per gli stranieri che provengono da paesi di origine designati come sicuri.Il giudice ordinario, quindi, non può sostituirsi al Ministro degli affari esteri. Non può neppure annullare con effetti erga omnes il decreto ministeriale. Può tuttavia, nell’ambiente normativo anteriore al decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, e alla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in sede di esame completo ed ex nunc, valutare la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione, ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi sicuri (secondo la disciplina ratione temporis), allorché la designazione operata dall’autorità governativa contrasti in modo manifesto, tenuto conto delle fonti istituzionali qualificate di cui all’art. 37 della direttiva 2013/32/UE, con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale. Inoltre, a garanzia dell’effettività del ricorso e della tutela, il giudice conserva l’istituzionale potere cognitorio, ispirato al principio di cooperazione istruttoria, là dove il richiedente abbia adeguatamente dedotto l’insicurezza nelle circostanze specifiche in cui egli si trova. In quest’ultimo caso, pertanto, la valutazione governativa circa la natura sicura del paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale.

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Protezione internazionale. Provenienza da "paese sicuro". Rinvio pregiudiziale

PAESE SICURO: ... OMISSIS ... " Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 1° luglio 2024, ha sottoposto alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., un rinvio pregiudiziale circa l’ambito e l’ampiezza del sindacato del giudice sulla designazione di un paese di origine come sicuro per effetto del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia.

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Il respingimento di naufraghi verso la Libia costituisce reato di cui all'art. 591 c.p.

 La Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale con la sentenza 2728/2023 - Udienza del 12.10.2023 depositata il 01.02.2024 ha precisato che "il respingimento verso la Libia dei naufraghi soccorsi in acque internazionali, operato senza previa consultazione delle autorità competenti, configura i reati di abbandono di minori e incapaci di cui all'art. 591 c.p. (in relazione ai minori e alle donne in stato di gravidanza presenti tra i naufraghi) e di sbarco e abbandono arbitrario di persone (art. 1155 c. nav.)".

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Reddito di cittadinanza: CGEU boccia il requisito 10 anni di residenza

Con le sentenze riunite n. C-112/22 e C-223/22 la Corte di Giustizia UE sancisce il principio per cui l'accesso dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale non può essere subordinato al requisito di aver risieduto per almeno 10 anni in uno Stato membro. ... OMISSIS ... la Corte (Grande Sezione) dichiara:

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Protezione speciale per mancanza di rete familiare e sociale di sostegno, in caso di rimpatrio

Art. 32 comma 3 del D.Lvo n. 25 del 2008 come modificato dal D.L. n. 130 del 2020. Il Tribunale di Napoli, XIII Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale - Presidente Dr.ssa Marida Corso - con decreto n. 6253/2024 del 24/05/2024 reso all'udienza del 21.05.2024, ha accordato la protezione speciale ad un cittadino ivoriano per la sua spiccata vulnerabilità connessa alla mancanza di una concreta ed effettiva rete familiare e sociale di sostegno, in caso di rimpatrio.

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Nuova sentenza in tema di Protezione Internazionale

Corte di Cassazione _ Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 11399/2024, in tema di domanda di protezione internazionale e deroga al principio di sospensione automatica del provvedimento. (Udienza del 30.01.2024 – Sentenza Pubblicata il 29.04.2024 – Presidente Dr. Pasquale D’ASCOLA).

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