DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

 RESPONSABILE: 

Avv. Simona GENNUSA  del Foro di Palermo

 


Indennità di disoccupazione involontaria nel caso di abusiva reiterazione di contratti a termine

La Sezione Lavoro – nell’ambito di un giudizio di accertamento negativo dell’obbligo di restituzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione involontaria nell’ipotesi di accertata abusiva reiterazione di contratti a termine e di condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 – ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione:

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Ritorsivo il licenziamento di una lavoratrice perché motivato esclusivamente dalle motivazioni di quest’ultima, all’interno di un rapporto di lavoro etero-organizzato

Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro – Giudice: Elisa Bertillo -, con la sentenza del 15 maggio 2024, ha giudicato ritorsivo il licenziamento di una lavoratrice perché motivato esclusivamente dalle motivazioni di quest’ultima, all’interno di un rapporto di lavoro etero-organizzato.

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Il diritto del lavoratore alla tutela della regolarità della sua posizione contributiva: inetersse ad agire e legittimazione processuale

PRINCIPIO di DIRITTO: Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all’integrità della posizione contributiva, ha sempre l’interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l’accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell’effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell’INPS”.

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Riposi compensativi. Onere della prova

Il diritto del lavoratore, che presti un'attività con orario giornaliero superiore alle sei ore consecutive, ad una pausa retribuita della durata di dieci minuti da fruire sul posto di lavoro o, in mancanza, di un riposo compensativo di pari durata nei trenta giorni successivi, così come previsto dall’art. 8, D.lgs. 66/2003.

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