Non è sufficiente la produzione delle stampate pdf per provare l'interruzione della prescrizione
La Corte d'Appello Milano, Sezione I Civile, con la sentenza del 07/04/2025, n. 992 (udienza del 6.3.2025) ha statuito che, nell'ambito dell'istituto dell'interruzione della prescrizione, la produzione delle c.d. "stampate pdf" delle ricevute di accettazione e consegna di una PEC di (affermata) diffida non risulta idonea a superare la contestazione della sua mancata ricezione e ciò anche nell'ipotesi in cui il soggetto, che ha opposto la prescrizione estintiva, non abbia effettuato alcun disconoscimento di tali documenti ai sensi dell'art. 2719 cc poiché la contestazione della mancata ricezione non necessariamente presuppone la non conformità della copia ad un qualche originale ed anzi ne prescinde totalmente.