DEONTOLOGIA FORENSE

  PAGINA CURATA da

Avv. Simona RIZZO del Foro di Palermo

    


TARIFFE AVVOCATI: IL GIUDICE NON PUO’ SCENDERE AL DI SOTTO DEI MINIMI

Così la Cassazione Civile, sez. II, con la sentenza 26 giugno 2024, n. 17613: Salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell’art. 3 Legge n. 49 del 2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 comma 6 Legge n. 247 del 2012. L’art. 3, infatti prevede inoltre che “sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 13 comma 6 Legge  247/2012 per la professione forense”.

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Divieto per l'avvocato di cancellarsi se sottoposto a procedimento disciplinare

“ Il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l’inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell’invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso”.

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Sanzionato l'avvocato che utilizza un documento falso nel giudizio

Il CNF con la sentenza in data 19.10.2023, depositata il 27.03.2024 ha confermato la responsabilità dell'avvocato per aver introdotto e coltivato un giudizio in primo grado, nella fase esecutiva e in appello, utilizzando un documento falso, avvalendosene per ottenere una sentenza di accoglimento della domanda ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza, riduce la sanzione inflitta all’avv. [RICORRENTE] nella sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni uno.

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Negligente l'avvocato che non partecipa all'udienza

Segnaliamo una recente sentenza del CNF secondo cui :“in difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 c.d.f. (già 38 nel codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista”

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