Paga le sue praticanti con la droga. Immediata la contestazione disciplinare

Pubblicato il 28 marzo 2024 alle ore 08:59

Un’avvocata di Bologna è stata sospesa dall’esercizio della professione forense per aver fornito ripetutamente cocaina alle proprie praticanti, consumandola insieme a queste ultime ed altri all’interno ed all’esterno dello studio professionale.

Le contestazioni riguardano:

1) avere, in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 CDF e dell’art. 4 comma 2 CDF, commettendo altresì il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73 comma 5 DPR 309/90, fornito ripetutamente sostanza stupefacente (del tipo cocaina) alle proprie praticanti [AAA], [BBB] e [CCC], consumandola insieme a queste ed altri all’interno ed all’esterno dello studio professionale. In Bologna ed altrove dall’ottobre 2014 all’ottobre 2016;
2) avere, in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 CDF e dell’art. 40 I comma CDF, con le condotte di cui al capo precedente nonché subordinando di fatto la formazione al consumo di stupefacenti da parte delle proprie praticanti [AAA], [BBB] e [CCC], omesso di assicurare a queste la proficuità della pratica forense. In Bologna ed altrove dall’ottobre 2014 all’ottobre 2016;
3) avere, in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 CDF e dell’art. 40 II comma CDF, omesso di riconoscere alle proprie praticanti [AAA], [BBB] e [CCC] alcun compenso e comunque un compenso adeguato. In Bologna ed altrove dall’ottobre 2014 all’ottobre 2016;
4) avere, in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 CDF e dell’art. 23 III comma CDF, intrattenuto con propri clienti non identificati (tra i quali [DDD]) rapporti consistenti nell’acquisizione di stupefacenti dai clienti medesimi, idonei a influire sul rapporto professionale con questi. In Bologna ed altrove dall’ottobre 2014 all’ottobre 2016;
5) avere, in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 CDF e dell’art. 4 comma 2 CDF, commettendo altresì il reato di cui agli artt.110 c.p. e art. 12 comma V D. lgs 286/98, svolto la funzione di testimone alla celebrazione del matrimonio civile tra [EEE] e [DDD], matrimonio simulato e contratto al solo fine di consentire al suddetto [DDD] di ottenere il permesso di soggiorno ed evitare l’espulsione dal territorio italiano. In  Valsamoggia il 27/09/2016”

Cnf Sentenza N 2023 331
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