Sanzionato l'avvocato che utilizza un documento falso nel giudizio

Pubblicato il 21 giugno 2024 alle ore 07:09

Il CNF con la sentenza in data 19.10.2023, depositata il 27.03.2024 ha confermato la responsabilità dell'avvocato per aver introdotto e coltivato un giudizio in primo grado, nella fase esecutiva e in appello, utilizzando un documento falso, avvalendosene per ottenere una sentenza di accoglimento della domanda ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza, riduce la sanzione inflitta all’avv. [RICORRENTE] nella sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni uno.

FATTO
L’avvocato [RICORRENTE] del Foro di Velletri è stata sottoposta a procedimento disciplinare per rispondere dei fatti, rilevanti sul piano deontologico, di cui al seguente capo di incolpazione:
“1. Per aver l'Avv. [RICORRENTE] contravvenuto ai doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza, previsti dall'art. 9 NCDF, non avendo dato seguito alla richiesta formulata dall'Avv. [AAA] di ricevere l'atto di citazione corredato della relata di notifica e, per lo stesso motivo, aver contravvenuto al dovere di conformarsi ad un comportamento ispirato correttezza e lealtà nei confronti della collega, previsto dall'art. 19 e dall'art. 46 NCDF, in violazione dell'obbligo di collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti. Fatti commessi fino alla data odierna.
2. Per aver l'Avv. [RICORRENTE] gravemente contravvenuto all’art.9 NCDF (nella parte in cui impone all'avvocato l'obbligo di esercitare l'attività professionale con indipendenza. lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza) e all'art. 50 NCDF (l’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi…”), per avere:
a) introdotto e coltivato un giudizio in primo grado, nella fase esecutiva e in appello, utilizzando un documento falso, avvalendosene per ottenere una sentenza di accoglimento della domanda, in contumacia del convenuto.
Fatto commesso fino alla data del 29.11.2016 (estinzione del processo d'appello).
b) posto in esecuzione la sentenza di primo grado, ottenuta in. modo fraudolento, con notifica di allegata nota spese, ottenendo fraudolentemente il pagamento dell'indennizzo e delle spese legali liquidate da parte della Compagnia assicuratrice del Comune di Albano Laziale;
c) applicato nella nota spese allegata alla sentenza notificata, voci di compenso non dovute.
Fatti commessi fino alla data del 29.11.2016;
3. Per aver l'Avv. [RICORRENTE] contravvenuto all'art. 71 NCDF (“l’avvocato deve collaborare con le istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità...”) avendo consapevolmente attestato falsamente l'avvenuta notifica dell'atto di citazione mediante produzione di documento fraudolentemente predisposto, con l'intento di indurre in errore anche l'organo disciplinare. 2
In Velletri fino alla data odierna”.
Il procedimento traeva origine da un esposto depositato presso il COA di Velletri, unitamente alla relativa documentazione, in data 18/03/2015 dall’Avv. [AAA].

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