TARIFFE AVVOCATI: IL GIUDICE NON PUO’ SCENDERE AL DI SOTTO DEI MINIMI

Pubblicato il 16 luglio 2024 alle ore 15:52

Così la Cassazione Civile, sez. II, con la sentenza 26 giugno 2024, n. 17613: Salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell’art. 3 Legge n. 49 del 2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 comma 6 Legge n. 247 del 2012. L’art. 3, infatti prevede inoltre che “sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 13 comma 6 Legge  247/2012 per la professione forense”.

Cass Civ 17613 2024 Minimi Avvocati Inderogabili Pdf
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