CENSURA PER L'AVVOCATO PER COMPORTAMENTI, RIGUARDANTI LA VITA PRIVATA, ED IN DISPREGIO AI DOVERI DI DECORO E DIGNITA'

Pubblicato il 30 agosto 2024 alle ore 07:22

C.N.F., Sentenza n. 104 del 24 - Camera di Consiglio del 18.10.2023 - depositata il 27.03.2024

Sanzionato con la CENSURA l'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare per la “Violazione degli artt. 9 comma 2 e 63 comma 1, CDF, consistente nel: a) aver ripetutamente usato espressioni gravemente offensive (del genere “troia”, “ladra” “merda” “puttana”, “infame”, “parassita”, peripatetica”, “avida”, “falsa”, “struzzo”, “il culo che somiglia a te- e alla tua faccia”) nei confronti della moglie in numerose comunicazioni scritte;

b) aver ripetutamente effettuato moleste chiamate telefoniche alla moglie, costringendola ad un uso parziale del proprio telefono;

c) aver inviato ripetute comunicazioni scritte alla moglie dal contenuto denigratorio e minaccioso (quali “Chiama i CC per scopare in pace” Sei solo falsa, uno struzzo, rovina famiglie, domenica appenderò i messaggi della catechista sulla porta della chiesa così tutti comprenderanno chi sei” “sei una merda avida e schifosa, pagherai tutto”) d) non aver compiutamente adempiuto agli obblighi alimentari nei confronti del figlio minore [BBB]; Fatti accaduti in Bergamo dall’ottobre 2016 a tutto l’anno 2018”.

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