VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO DELL'AVVOCATO

Pubblicato il 13 settembre 2024 alle ore 07:21

C.N.F., Sentenza n. 134 del 23.11.2023 - 18.04.2024.

Sanzionato con la CENSURA e non con la sospensione, seppure in recidiva, l'avvocato tratto a procedimento disciplinare con il seguente capo di incolpazione: “aver violato gli artt. 15 e 70 n. 6 del C.D.F e 25 comma 10 del Regolamento 16 luglio 2014 n. 6 (artt. 13 del C.D.F. previgente e 6 comma 2 del Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal C.N.F. il 13 luglio 2007), per essere venuto meno al dovere di formazione non avendo conseguito, nel triennio 2014/2016, alcun credito formativo in luogo dei 60 minimi fissati dal regolamento, così accumulando un debito formativo residuo di 60 crediti. Accertato in Milano, l’11 luglio 2018.”

 

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