
Così la sentenza del CNF n. 290 del 2024. Capo di Incolpazione: “Per aver violato l’art. 34 del nuovo CDF (azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso) in quanto hanno mantenuto gli incarichi professionali civili e penali in favore della signora [CCC] dopo aver ottenuto contro la medesima decreto ingiuntivo n. 490/14 del 25.8.2014 dal Tribunale di Imperia e successiva iscrizione di ipoteca giudiziaria.
Fatti avvenuti dal 2014 sino al 2017”. Decisione che segue l'orientamento giurisprudenziale consolidato che sancisce che, "L’illecito disciplinare di cui all’art. 46 CDF (ora art. 34 Nuovo Codice Deontologico) si configura ogni qualvolta l’avvocato intenta un’azione giudiziaria contro il proprio cliente senza avere preventivamente rinunciato al mandato alle liti, e quindi senza aver evitato, con l’unico mezzo possibile, qualsiasi situazione di incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio assistito” (CNF, sent. n. 38 del 24.4.2018), orientamento che trova autorevole conferma nell’altrettanto univoca giurisprudenza di legittimità, formatasi sia nel più ampio alveo della previsione generale sul conflitto di interesse di cui agli artt. 68 e 24 CDF, secondo cui “Ai fini del divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf) la nozione di conflitti di interessi, rilevante ai sensi del complementare art. 24 cdf, comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito” (Cass. SS.UU., sent. n. 14933 del 29 maggio 2023), sia con più specifico riguardo all’art. 34 CDF (Cass. SS.UU, sent. n. 7030 del 12 marzo 2021).
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