
C.N.F., sentenza n. 349 del 25.05.2024 / 27.09.2024.
Reticenza del praticante avvocato in merito all'"avere riportato una condanna per un reato la cui condotta aveva un’obiettiva incidenza sui requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività professionale forense e di non aver comunicato di intrattenere un rapporto di lavoro subordinato”.
Nel confermare la sanzione della cancellazione, il C.N.F., respingendo il ricorso, ha infatti evidenziato che “non è esclusivamente la condanna penale che ha portato il COA a determinarsi per l’assenza del requisito dell’irreprensibilità – bensì proprio il fatto che - in ben due occasioni, il ricorrente, non sia stato sufficientemente chiaro e sincero”.
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