
Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza n.565/2025 ha rigettato una richiesta risarcitoria per mancata prova del fatto storico.
In particolare il giudice, Il Giudice, afferma che: "dalla documentazione sanitaria depositata [...] emerge una dinamica del sinistro diversa rispetto a quella prospettata dall'attore nell'atto introduttivo" e, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, affermava che "le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di Pronto Soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo [...] liberamente valutabili da parte del Giudice [...] ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo" (Corte di Cassazione, sentenza n.20879/2024).
Inoltre, il Giudice riteneva "non [...] credibili" le dichiarazioni rese dal presunto testimone dell'incidente, il quale, tra le varie, non era stato neppure in grado di indicare le parti del motociclo rimaste danneggiate a seguito del sinistro.
Da ultimo, il Giudice, richiamando un precedente giurisprudenziale (Corte di Cassazione, sentenza n.3276/1997), affermava che "se [...] il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del Giudizio [...] le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario".
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