
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5334 del 28 febbraio 2025, ha ribadito il principio secondo cui la corrispondenza privata tra lavoratori, anche quando avviene attraverso chat di gruppo su applicazioni di messaggistica istantanea, è protetta dall’art. 15 della Costituzione.
Di conseguenza, il contenuto di tali comunicazioni non può costituire di per sé giusta causa di licenziamento, in quanto rientra nella sfera della libertà e della segretezza della corrispondenza. La tutela permane anche nel caso in cui il datore di lavoro venga a conoscenza del messaggio per iniziativa di un destinatario della chat, senza che ciò possa giustificare l’utilizzo disciplinare delle informazioni acquisite.
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