
Il diritto al congedo parentale, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, è finalizzato ad assicurare l'assistenza affettiva e materiale del genitore al figlio nei primi anni di vita.
L'uso del congedo parentale per svolgere attività lavorativa, in contrasto con le sue finalità, costituisce abuso del diritto e può integrare giusta causa di licenziamento, indipendentemente dalla sovrapposizione temporale tra il periodo di congedo e l'attività lavorativa.
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