
Le Sezione Unite (ord. n. 9443 del 10.04.2025) tracciano i limiti della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia pensionistica a carico dello Stato:
qualora la questione non riguardi l'esistenza del diritto alla pensione o la determinazione della misura del rateo di pensione dovuto, la controversia appartiene al giudice ordinario, come nel caso di domanda con cui si contesta l'irripetibilità delle somme riscosse indebitamente.
Fondamentale, pertanto è l'esatta individuazione del petitum, il quale non deve involgere l'an e il quantum del diritto alla pensione.
PRINCIPIO di DIRITTO: "Va tenuta distinta l’azione diretta ad accertare l'illegittimità dell’azione di recupero dell’indebito sulla base dei presupposti e/o condizioni di legge che lo consentono e che lasciano fuori dal contendere l’an e il quantum del rapporto pensionistico, dall’azione che mira a determinare esattamente l’an ed il quantum della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso rapporto pensionistico e le sue connotazioni".
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