IL NUOVO REGIME FISCALE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI FAMILIARE

Pubblicato il 4 gennaio 2025 alle ore 07:57

Circolare del Ministero della Giustizia del 19 dicembre 2024 avente ad oggetto “ Oggetto: regime fiscale dei procedimenti in materia di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dopo la riforma del decreto legislativo n.149 del 2022 e del correttivo di cui al decreto legislativo n.164 del 2024” -

Il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, in attuazione dei principi fissati dalla delega contenuta nella legge n. 206 del 2021, ha introdotto nel libro secondo del codice di rito il titolo IV-bis, contenente un nuovo corpus di norme dedicate al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, abrogando al contempo numerose disposizioni contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e nelle leggi speciali. Nel quadro complessivo della riforma del processo civile, è stato dunque istituito un procedimento unitario, nel cui ambito sono previste, agli artt. 473-bis.47 e ss. c.p.c., disposizioni speciali dedicate alla crisi familiare (separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché modifica delle relative condizioni).

Le principali novità introdotte:
1. Contributo unificato:
Revisione dell'art. 13 del d.P.R. 115 del 2002: “1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti su domanda congiunta di cui all’articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile;
b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i procedimenti contenziosi di cui all’articolo 473-bis.47 del codice di procedura civile e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del medesimo codice”.
I procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, nonché di modifica delle relative condizioni, sono soggetti al pagamento del contributo unificato di cui all’art.13, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n.115 del 2002.
2. Esenzioni previste:
- Art. 10, comma 2, d.P.R. 115/2002: esenzione per procedimenti relativi alla prole.
- Art. 19, legge n. 74/1987: esenzione fiscale per atti e provvedimenti inerenti lo scioglimento del matrimonio.
- L'esenzione non si applica a controversie relative a figli nati fuori dal matrimonio, salvo per questioni di affidamento e mantenimento di minori e maggiorenni non autosufficienti.
3. Cumulo di domande e domande riconvenzionali:
La norma di cui all’articolo 473-bis.49 c.p.c. ha introdotto la possibilità di cumulare, in unica sede processuale, la domanda giudiziale di separazione e quella di divorzio giudiziale, subordinando la procedibilità del divorzio alla decorrenza del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
È altresì ammissibile il cumulo delle domande di separazione e divorzio nell'ambito di un procedimento instaurato con ricorso congiunto ai sensi dell'art.473-bis.51 c.p.c., secondo l’arresto della Suprema Corte adita con rinvio pregiudiziale ex art.363-bis c.p.c. (v. Cass. civ. Sez. I, Sent. n. 28727 del 16-10-2023).
Per individuare correttamente il regime fiscale applicabile a tali procedimenti, occorre premettere che, a mente dell’art.10 c.p.c., “… le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro …”.
Nel caso in esame, occorre dunque aver riguardo alla duplice domanda formulata cumulativamente dalla parte contro la stessa persona, quella di separazione e quella di divorzio (c.d. cumulo oggettivo), ragion per cui, ai fini della determinazione del contributo dovuto per l’iscrizione al ruolo della lite, le due domande vanno sommate tra loro.
Conseguentemente deve essere corrisposto il contributo unificato sia per la domanda di separazione, sia per la domanda di divorzio (euro 43+43 per i procedimenti congiunti; euro 98+98 per i giudizi contenziosi).
4. Domande riconvenzionali nei giudizi di separazione e divorzio.
Alla domanda riconvenzionale si applicherà il contributo unificato di euro 98,00 determinato in misura fissa, “ratione materiae”, dall’art.13, comma 1, lett. b) d.P.R. n.115/2002.

5. Procedimenti volti alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, contenziosi o su domanda congiunta, nonchè procedimenti di modifica delle relative condizioni (art.473-bis.47; art.473-bis.51 c.p.c.)
Tali procedimenti sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, anche se relativi alla prole maggiorenne; restano dovute le anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 del d.P.R. n.115/2002 e le altre eventuali spese della procedura.
6. Tutela della responsabilità genitoriale e violenza domestica:
- Regolamentazione della responsabilità genitoriale per figli nati fuori dal matrimonio.
- Ordini di protezione contro gli abusi familiari trattati con particolare attenzione.
7. Garanzie patrimoniali e affidamento dei minori:
- Disposizioni su garanzie patrimoniali e pagamento diretto da parte di terzi (artt. 473-bis.36 e 473-bis.37 c.p.c.).
- Attuazione dei provvedimenti di affidamento con rimedi per inadempienze.

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