DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

Pubblicato il 24 aprile 2024 alle ore 22:50

ABUSO d'UFFICIO: L'art. 50, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 "nuovo" codice degli appalti ha recepito l'innalzamento della soglia di cui al decreto legge del 16.07.2020, n. 76, portandola, per i servizi, a € 140.000, 00.

" b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante".

La Corte di Cassazione - VI Sezione Penale - con sentenza del 7 marzo 2024 depositata il 19 aprile 2024 ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato di abuso di ufficio, ha efficacia retroattiva l'innalzamento del limite-soglia al di sopra del quale la stipula di un contratto di appalto di servizi deve essere preceduta dall’avvio della procedura ad evidenza pubblica, dovendosi riconoscere all’indicata disposizione natura di norma extrapenale integratrice di quella penale, sicché, per effetto della successione mediata di leggi, viene meno la pregressa rilevanza penale di appalti di servizi di valore eccedente il previgente limite-soglia di euro 40.000,00, ma inferiore a quello successivamente introdotto, pari ad euro 140.000,00.

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