Nuovissima pronuncia della Cassazione in tema di produzione di documenti non prodotti in precedenza

Pubblicato il 13 settembre 2024 alle ore 06:58

Nel giudizio di cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato.

Si è, altresì, precisato che la nullità della sentenza impugnata, in relazione alla quale, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., è ammissibile il deposito di nuovi documenti in cassazione, è quella derivante dai vizi propri della sentenza, cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza della sentenza, nonché quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti (tra le tante Cass. 4415/2020; Cass. 29221/2023).

Corte Suprema di Cassazione - Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 24265 del 10 settembre 2024

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