TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione VI Civile, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.
ha pronunciato la SENTENZA in merito ad un appello avverso una sentenza del Giudice di Pace che ha ritenuto giustificata la compensazione integrale delle spese di lite a causa delle le “recenti pronunce giurisprudenziali” e le “oscillazioni al riguardo” relative alla corretta interpretazione dell’art. 125-sexies TUB.
… omissis … L’appellante ha ritenuto errata la motivazione del Giudice di pace poiché il contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 125-sexies TUB era già stato definitivamente superato nel momento della notificazione, nel 2023, dell’atto di citazione in primo grado, per effetto non solo della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11.9.2019 (Lexitor) nella causa c-383/2018 che ha riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere una riduzione di tutti i costi convenuti nel contratto di credito al consumo al momento della sua estinzione anticipata ai sensi dell’art. 16§1 della direttiva 48/2008/CE ma anche della dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies del d.l. 73/2021, che consentiva una diversa interpretazione della disciplina applicabile ai contratti stipulati prima della pronuncia della Corte di Giustizia dichiarata con sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale.
L’appellante ha quindi chiesto di condannare l’appellata al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e, quindi, in applicazione del principio di causalità in forza del quale le spese di lite devono essere poste a carico della parte che ha causato il giudizio avendo dato inizio, resistito o dato causa al processo o al suo protrarsi. … omissis … l’allegazione in diritto compiuta dall’opposta a fondamento delle sue difese, deve rilevarsi come la sentenza della Corte di Giustizia c.d. Unicredit Bank Austria sia stata resa in relazione ad una direttiva e ad un settore diversi da quelli attuati con l’art. 125-sexies TUB, ossia la direttiva 2014/17/UE relativa ai contratti di credito al consumo aventi ad oggetto beni immobili residenziali, e il solo apparente diverso arresto della Corte è stato da quest’ultima spiegato e giustificato alla luce delle specificità del diverso settore di concessione del credito (cfr. punti 32 ss. motivazione della richiamata sentenza), chiarendo quindi che la portata di tale arresto non è estensibile in generale al settore del credito al consumo, come del resto già riconosciuto dalla migliore giurisprudenza di merito (cfr., tra le molte, Trib. Torino, 20.3.2023). …
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