In merito agli effetti di una notifica telematica non andata a buon fine per “casella piena”, esiste una marcata divergenza di opinioni all’interno della giurisprudenza di legittimità.
Questa discordanza è caratterizzata dalla mancanza di una posizione del tutto convincente sia dal punto di vista metodologico che interpretativo.
Con l’ordinanza n. 32287, la Terza Sezione Civile della Cassazione ha quindi deciso di sottoporre la questione alle Sezioni Unite, affinché queste possano risolvere una delle problematiche più delicate legate all’implementazione del processo telematico. Il massimo consesso della Corte Suprema dovrà infatti chiarire, una volta per tutte, i requisiti di validità e le conseguenze di una notifica telematica non completata a causa di una casella PEC piena.
Il caso specifico nasce da un ricorso in Cassazione, considerato tardivo dalla parte controricorrente, che sostiene di aver notificato la sentenza d’appello (per far decorrere il termine breve di cui all’art. 326 c.p.c.) tramite un messaggio PEC. Tuttavia, tale messaggio è stato respinto dal sistema con l’errore “5.2.2 - InfoCert S.p.A. - casella piena”, e di conseguenza non consegnato. La parte controricorrente argomenta che la mancata consegna è imputabile a una negligenza del destinatario, e dunque la notifica deve considerarsi comunque valida. Di conseguenza, il ricorso risulterebbe tardivo, essendo stato notificato oltre il termine di tre mesi.
Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: «nel regime antecedente aIla novella recata dal d. lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato a i sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura "casella piena"), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. "RdAC").
Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC».
Dunque il notificante, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria (con rilevanza del termine iniziale di attivazione del procedimento), deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari aI suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa".
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