Rimborso spese avvocati in Albania: “massimo 500 euro”

Pubblicato il 12 novembre 2024 alle ore 07:07

Nella G.U. n. 198 del 24 agosto 2024 è stato pubblicato il DM 5 luglio 2024 recante "Misura e condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno all’avvocato e all’interprete nei casi previsti dall’articolo 4, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14,

concernente: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno»".

L'art. 4, co. 5 della l. n. 14/2024, al quale dà attuazione il DM richiamato, stabilisce quanto segue: "L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo [n.d.r.: i cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Italiana] partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalità audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante.

Solo quando non è possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e all'interprete è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

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