la mancata attestazione di "copia conforme" costituisce una causa di inefficacia del pignoramento o mera irregolarità sanabile?
FATTO: All’atto dell’iscrizione a ruolo il creditore procedente ha depositato, nel termine di quindici giorni dalla consegna da parte dell’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento notificato, le copie di precetto e pignoramento prive dell’attestazione di conformità all’originale (il titolo esecutivo ne era invece munito).
Il Tribunale di Milano Terza Sezione Civile con Ordinanza del 26 novembre 2024 (Camera di Consiglio del 11 settembre 2024) propone un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la risoluzione della seguente questione di diritto:
“se la mancanza dell’attestazione di conformità delle copie di titolo, precetto e pignoramento ex art. 557 cpc (e 196novies, secondo comma, disp. att., cpc), sebbene prodotte nel termine ivi prescritto, costituisca causa di inefficacia del pignoramento, ovvero rivesta carattere di mera irregolarità sanabile”.
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