- La Seconda Sezione penale ha affermato che il rinvio alle disposizioni concernenti le decisioni di primo grado, contenuto nell’art. 617, comma 1, cod. proc. pen., rende applicabile la previsione di cui all’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. anche alle sentenze della Corte di cassazione, nel caso in cui la motivazione risulti, in ragione del numero delle parti e/o del numero e della gravità delle imputazioni, “di particolare complessità”, sicché è legittimo fissare un termine per il deposito in misura superiore a giorni trenta, fino a un massimo di giorni novanta. (In motivazione, la Corte, avendo affermato il principio in una pronunzia di annullamento con rinvio della decisione oggetto di impugnativa, ha aggiunto che la questione assume concreta rilevanza a seguito dell’introduzione della previsione di cui all’art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen..
Cass. Pen, sentenza n. 3129 depositata il 26 gennaio 2024
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