La Corte d’Assise di Appello di Torino, Sezione I, 8 marzo 2024 (ud. 13 dicembre 2023), su appello del Pubblico Ministero ed in riforma della sentenza di 1° grado, ha condannato Alex Cotoia (già Pompa) – alla pena di anni 6, mesi 2, giorni 20 di reclusione.
Alex Cotoia imputato per l’omicidio del padre violento e assolto, in primo grado, dalla Corte d’Assise di Torino con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, essendo stata ritenuta ravvisabile la scriminante della legittima difesa. La Corte d’Assise d’Appello di Torino, invece, previo riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 89, 62, n. 2 e 62 bis prevalenti sulla contesta aggravante (su conforme richiesta del PG) lo condannava alla pena sopra indicata.
PS: Con la sentenza n. 197/2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen.
Pubblichiamo di seguito la sentenza
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