Per la Corte di Cassazione, Sezione 6, Penale Sentenza n. 11085 del 15 marzo 2024 il medico di guardia che rifiuti la visita domiciliare quando la richiesta di soccorso presenti sintomi gravi commette il reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).
Così con la sentenza sopra indicata la Cassazione è tornata a precisare il perimetro della liceità penale dell’operato del medico di guardia (ora medico della continuità assistenziale) quando il sanitario, esercitando il potere discrezionale riconosciuto dall’ordinamento, sulla base dei sintomi riferiti dal paziente, decide di non effettuarne la visita limitandosi a fornire indicazioni telefoniche.
La sentenza segue la dominante giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’inerzia del sanitario in servizio di guardia medica integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio quando l’intervento domiciliare viene negato nonostante la riferita sintomatologia grave, trattandosi di un reato di pericolo per il quale a nulla rileva che lo stato di salute del paziente si riveli, in concreto, meno grave di quanto potesse prevedersi.
L’art. 328 comma 1 del codice penale recita:
Comma 1: Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Comma 2: Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
L’art. 13 comma 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenziale territoriale, reso esecutivo con D. P. R. n. 41 del 25 gennaio 1941, stabilisce che il medico di continuità assistenziale “è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che siano chiesti direttamente dall’utente, entro la fine del turno al quale è preposto”.
Aggiungi commento
Commenti