Introdotta l’attenuante di lieve entità del fatto anche per il reato di rapina

Pubblicato il 14 maggio 2024 alle ore 07:20

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 86 del 13 mggio 2024, in materia trattamento sanzionatorio del reato di rapina cd. impropria ex art. 628 comma 2° del cp. , ha Introdotto una «valvola di sicurezza» dell'attenuante della live entità del fatto a garanzia della ragionevolezza, proporzionalità e capacità rieducativa della sanzione.

In via conseguenziale, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 628 del codice penale, che riguarda la rapina cosiddetta propria, nella parte in cui non prevede l'applicazione della medesima attenuante.

Il caso in questione riguarda l'accusa di rapina impropria rivolta a due individui che avrebbero prelevato alcuni generi alimentari di modesto valore dagli scaffali di un supermercato, riuscendo a sfuggire al personale dell'esercizio commerciale con qualche minaccia vaga e una spinta, per poi essere rintracciati mentre consumavano del pane nei pressi del supermercato stesso.

La Corte ha evidenziato che in situazioni simili, il fatto che la pena minima prevista per la rapina sia stata innalzata a cinque anni di reclusione dal legislatore potrebbe portare il giudice a infliggere una sanzione concreta che risulta sproporzionata. Di conseguenza, gli articoli 3 e 27 della Costituzione richiedono l'introduzione di una circostanza attenuante generale, fino a un terzo della pena, come "valvola di sicurezza" per i reati di lieve entità.

Questo provvedimento estende alla rapina quanto già deciso dalla sentenza numero 120 del 2023 per l'estorsione, reato caratterizzato anch'esso dall'alto minimo edittale di cinque anni di reclusione e dalla possibilità di compimento attraverso azioni di impatto minimo, sia personale che patrimoniale. La Corte sottolinea che questa estensione è necessaria sia per garantire il principio di uguaglianza nel trattamento sanzionatorio della rapina e dell'estorsione, sia per rispettare i principi di individualizzazione e rieducazione della pena, che impediscono l'imposizione di sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità effettiva del reato commesso.

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