Responsabilità penale del datore di lavoro che assume cittadini extracomunitari senza il permesso di soggiorno

Pubblicato il 8 giugno 2024 alle ore 06:56

La Corte di Cassazione ( Penale Sent. Sez. 1 Num. 9421 Anno 2024, Udienza: 17.01.2024) ha statuito ... OMISSIS ... "La fattispecie prevista dall'art. 22, comma 12, del d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 è un reato proprio, che può essere commesso solo dal datore di lavoro, cosicché di esso non può rispondere un committente di opere affidate ad una persona che, a sua volta, ingaggia il lavoratore extracomunitario (Sez. 4, n. 31288 del 16/04/2013, Mangione, Rv. 255897).

L' assunzione o l'ingaggio ad opera di terze persone non può fungere da "schermo" per porre il datore di lavoro a riparo da ogni responsabilità e ciò perché la fattispecie descrive la condotta illecita come quella di "occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno" e, quindi, non pretende affatto - per l'integrazione del delitto - che il datore di lavoro abbia personalmente assunto o ingaggiato lo straniero irregolare; cosicché risponde del reato di occupazione di lavoratori dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno non soltanto colui che procede all'assunzione di detti lavoratori, ma anche colui che, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga tenendoli alle sue dipendenze (Sez. 1, n. 25615 del 18/05/2011 - dep. 27/06/2011, IFragasso, Rv. 250687) ... OMISSIS .. "la qualifica di datore di lavoro è stata correttamente attribuita a colui che in concreto si è avvalso, in modo diretto, dell'attività lavorativa dei cittadini privi del permesso di soggiorno".

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