Cosa cambia dal I luglio nel processo penale in Cassazione

Pubblicato il 28 giugno 2024 alle ore 07:22

DAL 1 LUGLIO CAMBIAMENTI AL PROCESSO PENALE IN CASSAZIONE, APPORTATI DAL DECRETO LEGGE INFRASTRUTTURE APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SEDUTA DEL 24 GIUGNO 2024 - IN CORSO DI PUBBLICAZIONE SULLA GU -

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro della giustizia, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale e del Ministro dell’economia e delle finanze. MODIFICHE IN MATERIA di udienze in camera in cosiglio; di termini e di richieste irrevocabili. Le modifiche si applicheranno ai ricorsi depositati dopo il 30 giugno.

MISURE URGENTI PER L’EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE
ART. 12
(Modifiche al codice di procedura penale per l’efficienza del procedimento penale)
1. All’articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell’articolo 611»;
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell’udienza.»;
2. All’articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.»;
b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127.»;
c) il comma 1-quinquies è soppresso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

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