LEGGE 9 agosto 2024, n. 114 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. Ancora in tema di intercettazioni

Pubblicato il 16 settembre 2024 alle ore 16:17

L’ art. 2 di tale legge ha apportato, tra le altre cose, delle modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni.

Infatti, si legge, al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
6-ter. L'autorita' giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate»

Orbene, l’intercettazione è quell’attività che si effettua mediante strumenti tecnici di percezione e tende a captare il contenuto di una conversazione segreta tra due o più persone, avente ad oggetto conversazioni o comunicazioni telefoniche o telematiche . L’apprensione medesima è operata da parte di un soggetto che nasconde la sua presenza. Infatti i requisiti sono: clandestinità e terzietà.

Al fine di poter fare una disamina completa dell’istituto, è necessario partire dal suo fondamento costituzionale ex art.15 Cost. Tale articolo tutela la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione la cui violazione è ammessa soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Non solum. L’ art. 24 c. 2 Cost. sancisce l’inviolabilità della difesa, costituendo il fulcro di ogni sistema democratico. Non è possibile limitarlo o eliderlo in alcun modo.

Limiti alle intercettazioni:
- disposti solo in procedimenti relativi ai reati dell’art. 266 (delitti non colposi con pena dell’ergastolo o reclusione di 5 anni, delitti contro la pa con pena di 5 anni, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti concernenti sostante esposive o armi, delitti di contrabbando, ingiuria, minaccia, usura, molestia, disturbo tramite telefono, materiale pornografico ecc.);
- tra presenti fuori dal domicilio privato, in via eccezione nel domicilio privato se vi è fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo l’attività criminosa;
- autorizzate dal giudice su richiesta del pm;
- ammesse quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini;
- divieto di intercettazione relativa a comunicazioni tra difensori e assistiti.

Il legislatore ha, quindi, voluto che il difensore potesse svolgere la sua attività senza subire alcun condizionamento.

Sono presenti nel nostro Ordinamento garanzie di carattere generale che tutelano il segreto professionale; garanzie di carattere speciale che tutelano l’ufficio e i colloqui con i clienti e sono finalizzate ad assicurare libertà di predisposizione delle strategie difensive.
Infatti l’ufficio del difensore non può essere sottoposto ad ispezioni, perquisizioni, sequestri, salvo ipotesi tassative.

Sono previste le ispezioni e le perquisizioni quando i difensori risultano essere imputati. Il sequestro di carte o documenti relativo all’oggetto della difesa è vietato, salvo che non costituisca corpo di reato e possono essere compiuti solo da un magistrato o con modalità che sottopongono l’iniziativa del magistrato al controllo del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati: nell’accingersi ad eseguire ispezione o perquisizione o sequestro, l’autorità giudiziaria avvisa il consiglio dell’ordine forense del luogo affinché il presidente o un delegato possa assistere alle operazioni.

È, inoltre, previsto il divieto di intercettare le conversazioni tra difensori, investigatori privati, consulenti tecnici in relazione al procedimento e i loro assistiti.

E, come diceva il Grande Calamandrei “le leggi sono vive perché dentro queste formule bisogna far circolare il pensiero del nostro tempo, lasciarvi entrare l’aria che respiriamo, mettervi dentro i nostri propositi, le nostre speranze, il nostro sangue e il nostro pianto. Altrimenti le leggi non restano che formule vuote, pregevoli giochi da legulei; affinché diventino sante, vanno riempite con la nostra volontà.”

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