La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente dato un chiarimento in tema di immutabilità del Giudice stabilendo che:
"in tema di divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., introdotto dall'art. 407 del D.Lgs. n. 116 del 2017, determina, infatti, una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33, comma 1, c.p.p., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179 c.p.p., in relazione all'articolo 178, comma 1, lettera a), c.p.p., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni Stato e grado del procedimento. In definitiva, l'art. 12 del D.Lgs. n. 116 del 2017, come risulta dalla formulazione letterale e dalla sua valenza sistematica, non preclude al giudice onorario la sola pronuncia di provvedimenti definitori in relazione ai procedimenti per i reati indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., ma anche la stessa partecipazione al ai collegi del tribunale di tali processi".
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