
E’ possibile l’autentica mediante sottoscrizione digitale, invece di quella grafica, e ciò anche quando la firma dell’assistito non sia apposta in sua presenza?
La necessità di autentica differita si pone, ad esempio, nei casi di procura speciale, ex art. 122 c.p.p., di delega al deposito della querela, ex art. 337 c.p.p., o di dichiarazione o elezione del domicilio, ex art. 162 c.p.p., quando l’atto è trasmesso dall’assistito al difensore con un mezzo telematico ‒ PEC, mail, WhatsApp ‒ e quindi in copia, oppure in originale tramite posta.
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