Legittima la certificazione della firma ''differita'' da parte dell'avvocato

Pubblicato il 9 gennaio 2025 alle ore 13:57

E’ possibile l’autentica mediante sottoscrizione digitale, invece di quella grafica, e ciò anche quando la firma dell’assistito non sia apposta in sua presenza?

La necessità di autentica differita si pone, ad esempio, nei casi di procura speciale, ex art. 122 c.p.p., di delega al deposito della querela, ex art. 337 c.p.p., o di dichiarazione o elezione del domicilio, ex art. 162 c.p.p., quando l’atto è trasmesso dall’assistito al difensore con un mezzo telematico ‒ PEC, mail, WhatsApp ‒ e quindi in copia, oppure in originale tramite posta.

AUTENTICA QUERALA CON FIRMA DIGITALE Cassazione Penale 44984 2024 Pdf
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AUTENTICA PROCURA SPECIALE CON FIRMA DIGITALE Cassazione Penale 42391 2024 Pdf
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