
Per la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" ex art. 116 cod. pen. ci sono due limiti negativi: - l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale ; - che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base.
Così la Corte di Cassazione 2^ Sezione Penale con la sentenza n. 9214/2025.
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