Abnormità del rigetto della richiesta di incidente probatorio ex art. 392 comma 1-bis c.p.p.

Pubblicato il 24 marzo 2025 alle ore 09:53

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che è viziato da abnormità ed è, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio,

avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge.

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