
omissis .... si deve sottolineare che, per la sussistenza dell’elemento della induzione, non è richiesto l’uso di mezzi coattivi o di artifici e raggiri, ma è pur sempre necessaria una apprezzabile attività di pressione morale, di suggestione, di persuasione (come in particolare avvenuto nel caso in esame), cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella semplice richiesta al soggetto passivo di compiere un atto giuridico,
come dimostra la circostanza valorizzata dalla Corte di appello di avere gestito la posizione della persona offesa non solo mediante un accordo volto a realizzare assistenza professionale, ma anche ad ottenere un compenso ulteriore secondo modalità non consentite e non comprensibili dalla persona offesa, per il tramite di attività dallo stesso ricorrente stimolate (come la circostanza valorizzata, in modo del tutto logico ed argomentato, di avere spinto la persona offesa a recarsi da un notaio per firmare una procura speciale a favore dello stesso per ricevere anche gli importi liquidati ... omissis ...
Nel considerare il complesso di azioni che ha caratterizzato l’accertamento della condotta contestata, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di circonvenzione di persone incapaci, debbono essere considerate, per verificare la sussistenza dell'elemento dell'induzione, non solo le condotte tenute dall'imputato al momento della commissione degli atti pregiudizievoli, ma anche tutto ciò che è accaduto successivamente, in quanto indice rivelatore di un antecedente approfittamento della minorata capacità psichica della persona offesa (Sez. 2, n. 32547 del 14/06/2024, S., Rv. 286886 - 01).
Il giudizio di merito ha infatti dimostrato, con motivazione del tutto immune da manifesta illogicità ed in assenza dei travisamenti genericamente dedotti, la ricorrenza dell’induzione ed ha correttamente applicato il principio di diritto che qui si intende ribadire secondo il quale il risultato dell’approfittamento dello stato di infermità o di deficienza psichica della vittima rilevante a norma dell’art. 643 cod. pen. può consistere anche nella stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive, sempre che tra queste sia rinvenibile uno squilibrio economico a danno dell’incapace (Sez. 5, n. 771/1976, cit.).
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