
Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo va individuato nell'occupazione o nell'uso assentiti di beni demaniali o del patrimonio indisponibile dello Stato, indipendentemente dall'Autorità che, con il rilascio della concessione, costituisce il titolo per lo sfruttamento legittimo degli stessi.
Il presupposto per l'esercizio del potere impositivo non coincide poi con il fatto oggettivo del rilascio della concessione da parte dell'autorità statale, ma piuttosto va collegato all'utilizzo da parte del concessionario di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, assumendo rilievo il fatto oggettivo della relazione materiale concretamente instaurata con la cosa; si prescinde quindi dal titolo che eventualmente, consentendola, rende legittimo il godimento ovvero l'utilizzo. È legittima di conseguenza la pretesa tributaria della Regione, trattandosi di entrata tributaria per legge "attribuita" alle Regioni (L. n. 281 del 1970, art. 1, lett. a).
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