
Ordinanza del 05/09/2023 n. 25822 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Con riferimento al pagamento della tassa automobilistica, nel caso di specie, il verbale di visita collegiale riguardante la ricorrente, evidenziava che l'Unità Operativa di medicina Legale - Ufficio invalidi civili - aveva valutato una situazione di deficit della capacità di deambulazione emettendo un giudizio positivo e statuendo un grave deficit deambulatorio permanente.
Inoltre, il Giudice del Lavoro aveva confermato l'assistenza continua necessaria alla contribuente e la conseguente condanna all'erogazione dell'indennità di accompagnamento. Anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21 del 23 aprile 2010 chiarisce che è sufficiente il riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione della provvidenza (indennità di accompagnamento), e non già l'erogazione della stessa per motivare l'esenzione. Pertanto, nella fattispecie, risulta validamente riconosciuto il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa auto, in forza delle acclarate gravi limitazioni deambulatorie dell'odierna controricorrente, requisito sanitario risalente ad epoca ben antecedente alla istanza di esenzione ed il diritto trae origine dalla dimostrata ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, in favore di determinati soggetti, a cui la Regione è tenuta ad attenersi senza alcun margine di discrezionalità.
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