Responsabilità solidale del cessionario e beneficium excussionis

Pubblicato il 12 aprile 2024 alle ore 12:38

Sentenza del  11/09/2023 N. 668/6 - Corte di Giustizia Tributaria secondo grado dell'Abbruzzo

Responsabilità solidale del cessionario e beneficium excussionis

L’obbligo di preventiva escussione del cedente, in caso di responsabilità solidale del cessionario di ramo d’azienda, non si applica nei confronti del cedente dichiarato fallito. Sulla base di tale principio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo ha respinto l’appello proposto dalla società cessionaria di un contratto di cessione di ramo d’azienda, ritenendo non fondata l’eccezione di violazione del beneficium excussionis della società cedente, con riferimento ad una intimazione di pagamento IRES. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto legittima la mancata preventiva escussione della società cedente dichiarata fallita, in applicazione dell’art. 51 della Legge fallimentare che prevede che nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

                                                                                                                                                                         

Avv. Mariateresa Arcadi

Sentenza Del 11 09 2023 N 668 Corte Di Giustizia Tributaria Di Secondo Grado Dell Abruzzo Sezione Collegio 6 Pdf
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