Indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri

Pubblicato il 12 aprile 2024 alle ore 12:41

Sentenza del  17/07/2023 N. 721/6 - Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana

Indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri

È legittima la notifica di una cartella di pagamento notificata da un indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri. In adesione alla tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15979/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, superando così l’eccezione di inesistenza della notifica sollevata dai difensori dei contribuenti destinatari delle pretese tributarie. Secondo i giudici toscani, l’utilizzo di un indirizzo PEC, non ricompreso in un pubblico registro, non inficia la regolarità della notifica se corredata, come nel caso di specie, dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità.

                                                                                                                                                                             

 Avv. Mariateresa Arcadi

Sentenza Del 17 07 2023 N 721 Corte Di Giustizia Tributaria Di Secondo Grado Della Toscana Sezione Collegio 6 Pdf
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