Carattere devolutivo dell'appello - Deduzioni in contrapposizione. - Mera riproposizione motivi del ricorso - Insufficienza - Censure alla sentenza impugnata - Necessitano.

Pubblicato il 12 aprile 2024 alle ore 12:54

Sentenza del 10/01/2024 n. 1030 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Carattere devolutivo dell'appello - Deduzioni in contrapposizione. - Mera riproposizione motivi del ricorso - Insufficienza - Censure alla sentenza impugnata - Necessitano.

Le deduzioni dell'appellante devono essere svolte in contrapposizione alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, di cui la parte non può disinteressarsi, limitandosi a riproporre al giudice di secondo grado le medesime testuali difese contenute nel ricorso introduttivo, sebbene quest'ultima modalità di redazione dell'atto di appello - se adottata - avrebbe potuto quanto meno rendere comprensibili al decidente le censure proposte, considerato che le deduzioni formulate avverso la sentenza impugnata devono essere comprensibili al giudice dell'impugnazione e non esposte in modo confuso e sconnesso dalla decisione.

                                                                                                                                                                         

   Avv. Mariateresa Arcadi

Aggiungi commento

Commenti

Non ci sono ancora commenti.