E’ deducibile il costo dell’abbigliamento dell’avvocato per curare l’immagine?

Pubblicato il 12 aprile 2024 alle ore 13:03

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

E’ deducibile il costo dell’abbigliamento dell’avvocato per curare l’immagine?

- di Eufemia Ferrara, Avvocato in Modena

In alcuni settori lavorativi l'abbigliamento da lavoro e curare il look non rappresenta solamente una scelta estetica o una scelta di comodità, ma è obbligatorio. Stiamo parlando di settori come quello della ristorazione, oppure quello sanitario, o ancora quello industria o quello giuridico .
In tutti questi casi, gli abiti da lavoro sono assolutamente obbligatori, sia perché simboleggiano l’appartenenza all’azienda, ma anche perché sono sinonimo di serietà e professionalità. Nell’ambito giuridico è pacifico che il costo della toga, pettorina e cordoniera è deducibile per gli avvocati ma ci si chiede se è deducibile anche quello degli abiti necessari per curare l’immagine e/o il look dell’avvocato.
La sentenza n. 468/07/2024 del 12 febbraio 2024 della Corte di giustizia tributaria di Milano di II grado ha ribadito un principio già’ espresso da precedenti pronunce in merito alla deducibilità al 50% dei costi per l’acquisto di abiti funzionali e necessari all’immagine che siano collegati all’attività svolta in concreto dal professionista e che caratterizzano il look adeguato professionale come ad esempio per l’avvocato.
Tali costi sono da considerarsi inerenti alla realizzazione dei ricavi e quindi deducibili almeno al 50% per il principio di “inerenza”.
Per il lavoro autonomo, il detto principio richiede un rapporto funzionale di collegamento tra costi sostenuti e compensi percepiti, ai fini della deducibilità della spesa.
Il principio dell’inerenza è stato espresso nella sentenza numero 27786/2018 della cassazione civile sezione 5 : “In tema di imposta sui redditi d’impresa, il principio dell’inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall’art. 75, comma 5 (attuale art. 109, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, che concerne il diverso principio dell’indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l’inerenza), cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili. Da ciò consegue che l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza”.
La sentenza della Corte tributaria di Milano numero 468/07/2024 del 12 febbraio 2024 richiama la precedente sentenza numero 6443 del 22/07/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che ha riconosciuto la deducibilità parziale al 50% delle spese sostenute per vestiario generico, qualificandole come costi ad uso promiscuo, inquadrabili nella previsione dell’articolo 54 comma 3 del TUIR.
La decisione del giudice tributario milanese di secondo grado precisa che: “l’acquisto di vestiario di vario tipo e genere è una condizione strettamente collegata con l’attività svolta e ne rappresenta il necessario presupposto di modo che va ritenuta inerente alla particolare attività professionale esercitata”.
Inoltre, prima d’ora anche in Veneto vi era stata una pronuncia in merito che aveva precisato che le spese per l'abbigliamento sono, infatti, deducibili solo se necessarie e strumentali allo svolgimento dell'attività e l' inerenza è esclusa se le stesse sono genericamente intese a influire sull'immagine dei professionisti coinvolti. (177/2/2023 della Corte giustizia Tributaria del Veneto).
Il principio di deducibilità di un costo per inerenza, relativamente ai redditi d’impresa è sancito dal comma 5 dell’articolo 109 del Tuir che prevede che le spese e gli altri componenti negativi siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Il principio di inerenza, pur non ravvisabile nell’articolo 54 del Tuir («Determinazione del reddito di lavoro autonomo»), è estendibile anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. Anche in tal caso quindi, un costo può essere considerato deducibile solo quando quest’ultimo è funzionale e strettamente collegato all’attività produttiva.
Quindi si puo’ sostenere, alla luce della nuova pronuncia, che le spese per il vestiario tecnico (toga, pettorina e cordoniera) siano interamente deducibili in quanto costi strumentali allo svolgimento dell’attività legale, mentre le spese sopportate dal professionista per vestiario generico dovrebbero essere deducibili solo in ragione del 50%.
Dunque, la deducibilità delle spese sostenute per il vestiario che non sia direttamente collegabile all’attività dovrà essere valutata caso per caso, con attenzione, prendendo in considerazione le norme generali e le sentenze pertinenti.

                                                                                                                                                                               

Avv. Eufemia Ferraro

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