Controversia avente ad oggetto il diniego opposto dall’Agenzia delle entrate (cd. “comunicazione di scarto”) alla domanda di contributo a fondo perduto richiesto ex art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza- Giudizio di cassazione. - Rinvio pregiudiziale ex

Pubblicato il 18 aprile 2024 alle ore 11:01

Sentenza Numero: 34851, del 13/12/2023

 

Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – hanno enunciato il seguente principio:

«In tema di contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica "Covid-19", il comma dodicesimo di tale disposizione, nella parte in cui prevede, all’ultimo periodo, che per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 546 del 1992, non trova applicazione ai giu-dizi aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego del con-tributo adottato dall’Agenzia delle entrate (c.d. scarto telematico).».

Nell’affermare il predetto principio, le Sezioni Unite della S.C., in relazione a questioni aventi carattere logicamente e giuridicamente preliminare e riguardanti l’art. 363-bis c.p.c., hanno anche statuito che:

  • l’istituto del rinvio pregiudiziale è applicabile anche nel giudizio tributario di merito, in considerazione della sua funzione nomofilattico-deflattiva e, quindi, dell’utilità di tale strumento proprio in una materia in cui si rivela particolarmente pressante l’esigenza di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto, anche al fine di contenere la proliferazione del contenzioso;
  • è consentito il rinvio pregiudiziale di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, «configurandosi lo stesso come uno strumento complementare a quelli già previsti dal codice di rito, rispetto ai quali svolge una funzione diversa, orientata non solo e non tanto tanto alla definizione della singola controversia pendente dinanzi al giudice che dispone il rinvio, quanto all’enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione», ferma restando la preclusione al compimento di indagini di fatto da parte della S.C., il cui esame investe il quesito di diritto formulato dal giudice di merito (rispetto al quale la situazione di fatto prospettata viene in considerazione esclusivamente ai fini della valutazione in ordine alla rilevanza della questione).

  • Avv. Mariateresa Arcadi
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