
SENTENZA DEL CGT LOMBARDIA SEZ. 3 SENTENZA N. 66/2024 DEL 9.01.2024
Ristretta base azionaria: l'onere della prova della percezione di maggiori utili da parte dei soci è a carico dell’Ufficio.
Il nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di onere della prova, si applica ai giudizi vertenti gli accertamenti da “ristretta base” ove l’Ufficio è onerato della prova sia dell’avvenuta distribuzione, da parte della società, dei maggiori utili accertati sia dell’avvenuta percezione, da parte dei soci, di quei maggiori utili; dovendo fornire, sostanzialmente, quella dimostrazione che, in passato, si poneva sempre a carico dei contribuenti.
Aggiungi commento
Commenti