Accertamento - Cessioni intracomunitarie

Pubblicato il 18 aprile 2024 alle ore 11:38

Sentenza del 28/03/2024 n. 8477 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Accertamento - Cessioni intracomunitarie

 

Il documento di accompagnamento della merce è surrogabile anche con un documento commerciale contenente le stesse informazioni e la sua terza copia, l'esemplare che deve essere rinviato allo speditore per appuramento, cosiddetta copia di ritorno per il cedente, è idonea a comprovare, ai fini del beneficio dell'esenzione IVA, l'effettività del trasferimento della merce in altro Stato membro. Nella fattispecie, trattandosi di trasporto a destinazione a carico dei clienti finali stabiliti nell'UE, si era ritenuto che il ritiro della merce presso lo stabilimento del cedente (clausola ex works o franco fabbrica) e la mancanza del CMR firmato non avrebbe dovuto pregiudicare la dimostrazione del trasporto intracomunitario, allorché il cedente fosse in grado di fornire documentazione probatoria equipollente. E' da evidenziare che l'onere di provare l'esistenza dei presupposti della deroga al regime della territorialità IVA è a carico del contribuente, anche in ragione del principio generale secondo il quale l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto, che legittimano la deroga al normale regime impositivo, è sempre a carico di chi invoca detta deroga. Pertanto, in caso di vendita con clausola franco fabbrica, il contribuente deve fornire la prova documentale rappresentativa della effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione o di fatti secondari, da cui desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se la documentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non sia acquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, nei contratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l'obbligo di consegna del documento e, a fronte dell'altrui inadempimento, di aver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria e nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova in questione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.

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