L'attività istruttoria della pubblica amministrazione è da considerarsi "amministrativa interna", e come tale esula dall'applicazione del principio del contraddittorio.

Pubblicato il 18 aprile 2024 alle ore 11:46

Sentenza del 12/01/2024 n. 50 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche Sezione/Collegio 1

L'attività istruttoria della pubblica amministrazione è da considerarsi "amministrativa interna", e come tale esula dall'applicazione del principio del contraddittorio.

 

L'attività di verifica posta in essere dalla amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza è considerata amministrativa interna, come tale ad essa non trova applicazione al principio del contraddittorio statuito all'art. 12 co. 7 dello statuto dei diritti del contribuente.

La norma statutaria è invece efficace soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge e dunque non assume la valenza di principio generale dell'ordinamento giuridico.

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