Tributi comunali e provinciali - Imposta comunale sugli immobili - Attività sportive - Affitto di campi di tennis - Esclusione del beneficio.

Pubblicato il 24 aprile 2024 alle ore 13:51

Ordinanza del 18/10/2023 n. 29016 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Tributi comunali e provinciali - Imposta comunale sugli immobili - Attività sportive - Affitto di campi di tennis - Esclusione del beneficio.

 

L'art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 504 del 1992 prevede l'esenzione dall'imposta ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La combinazione del requisito soggettivo e di quello oggettivo pone in evidenza un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del beneficio in esame, ossia che le attività svolte negli immobili ai quali deve essere riconosciuta l'esenzione dall'ICI, siano rivolte ad un pubblico indifferenziato e senza che per esse sia richiesto una tariffa che tenga conto dei valori di mercato. In tal modo emerge la finalità solidaristica che connota il servizio reso e che giustifica l'esenzione in esame. Nel caso di specie risultava l'assenza di tali caratteri, essendo l'utilizzo dei campi di tennis, pertinenza del Condominio, finalizzato ad attività sportiva, ma ad esclusivo uso dei condomini e, quindi, per ciò solo carente dell'aspetto solidaristico. Inoltre, quanto alle attività sportive, quelle rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'art. 7 citato, sono quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI e svolte da associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002. Quanto alle modalità di esercizio, tali attività devono essere organizzate direttamente dall'ente (partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei), così che deve ritenersi esclusa l'esenzione se l'ente si limita a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (come nel caso di affitto di campi da tennis o da calcio o della gestione di piscine con ingressi a pagamento). L'affitto dei campi e, dunque, degli spazi di gioco è, infatti, un'attività diversa da quella di svolgimento in modo diretto di un'attività sportiva nel senso solidaristico sopra riportato e, come tale, non meritevole del riconoscimento del beneficio ICI.

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