La prova testimoniale nel processo tributario

Pubblicato il 30 agosto 2024 alle ore 07:18

Sentenza del 10/07/2024 n. 507 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia Sezione/Coll. 2. " ... OMISSIS ... in ordine alla prova testimoniale, considera il Collegio che il nuovo articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 546/1992, entrato in vigore in data 6/9/2022, ha disciplinato tra le prove ammesse la testimonianza scritta.

La norma dispone "4. Non è ammesso il giuramento.

La Corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile.

Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.".

L'ammissibilità della prova è rimessa alla scelta del giudice, nei casi in cui la ritenga "necessaria ai fini della decisione". Nel nostro caso pare al Collegio che la dichiarazione rilasciata dalla suocera, che avrebbe versato mensilmente una somma per permettere al ricorrente di vivere, sia superflua perché generica e non idonea a smentire le risultanze contenute nell'atto impugnato, cioè che i maggiori redditi accertati non sono stati a lui distribuiti nel periodo d'imposta considerato.

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