Ordinanza del 17/06/2024 n. 16743/5 - Corte di cassazione
Avvisi di intimazione e eccezione di prescrizione
In sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato. Nel richiamare propri precedenti sul punto (cfr. Cass. 2616/2015; Cass. 26129/2017; Cass. 1230/2020), i giudici di legittimità hanno spiegato che l’avviso di intimazione, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, di per sé non è un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19, D. Lgs. n. 546/1992. Conseguentemente, l’impugnazione di tale avviso costituisce una facoltà e non un obbligo per l’interessato che, come nella specie, non ha alcun onere di impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti erariali già maturata.
Aggiungi commento
Commenti