Sentenza del 22/07/2024 n. 9854/34 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
Impugnazione dell’estratto di ruolo
Non è ammissibile il ricorso del contribuente avverso l’estratto di ruolo, in quanto quest’ultimo – fuori dai due casi espressamente previsti dall’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 – non rientra tra gli atti impugnabili.
Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso avverso un estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento non ancora notificata dall’Agente della Riscossione senza che ricorresse alcuna delle condizioni previste dall’art. 12 sopra citato.Sulla base di quanto sopra detto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso, definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata dopo aver sentito, sul punto, le parti costituite. A mente del neo-introdotto art. 47-ter, D.lgs. 546/1992, tale pronuncia semplificata può essere adottata quando il giudice ravvisi la “manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”.
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