Così il Tribunale di Ancona quale giudice di appello con il verbale sentenza del 26 settembre 2024.
"L’estratto di ruolo, quale documento di formazione unilaterale predisposto dall’amministrazione resistente, che “rappresenta un semplice brogliaccio interno”, come riportato dall’appellato in comparsa mediante citazione della Cassazione n. 36263/2021, non può essere utilizzato come prova dell’avvenuta notifica".
Mancata integrazione del Contraddittorio: " “E' oramai consolidato l'orientamento, inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269-01, richiamata anche dal ricorrente, secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario.
In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ex art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. 5 Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014,Rv. 630633-01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173- 01;Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 04/05/2018, non massimata).
Il concessionario, dunque, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, è parte quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, nel caso - cioè - di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. In tale ipotesi l'atto va impugnato chiamando in causa esclusivamente il concessionario, al quale è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore (cfr. sez. 5, n. 5832 del 2011 richiamata anche da Sez. 5, Sentenza n. 22729 del 09/11/2016, Rv. 641884-01).
E' stato soggiunto che la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio, sicché la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario; nell'ipotesi in cui il concessionario fosse stato fatto destinatario dell'impugnazione, sarebbe stato onere di quest'ultimo chiamare in giudizio l'ente titolare del credito, laddove non volesse rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (ex plurimis, da Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007,-- Rv. 601121-01; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650-01) a Sez. 5 - , Ordinanza n. 10019 del 24/04/2018, Rv. 647963-01)” (cfr. Cass. n. 2480/2020, richiamata anche da parte appellata nella propria comparsa).
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